La dichiarazione dei redditi è l’atto con cui il contribuente, persona fisica o persona giuridica (ad esempio, una società, o un ente associativo), mette l’Amministrazione finanziaria a conoscenza del reddito percepito in un determinato periodo (solitamente l’anno solare), indicando i propri redditi e provvedendo al calcolo dell’imposta su essi dovuta.
Essa è costituita da un modello  denominato UNICO e differente a seconda della natura del contribuente, persona fisica, società di persone,  società di capitali o ente non commerciale; le persone fisiche che non siano titolari di partita IVA possono compilare, in sostituzione del modello UNICO, il modello 730.
Fino al 2013 era prevista anche una versione semplificata del modello UNICO persone fisiche cosiddetta “Mini”, per contribuenti non titolari di partita IVA e non tenuti alla presentazione della dichiarazione per altri soggetti: dall’anno di imposta 2014, tale modalità dichiarativa è stata abolita, in quanto sostituita dal modello 730 precompilato.

ono tenuti a presentare la dichiarazione  tutti coloro che hanno percepito, nel periodo di imposta, redditi imponibili. Imprenditori e professionisti sono obbligati alla presentazione anche in assenza di redditi o in presenza di perdite.
Soggiacciono inoltre a tale obbligo i soggetti dotati di capacità d’agire nel senso generale del diritto, come Sono esonerate dalla dichiarazione, in linea generale,  tutte le persone (non imprenditori o professionisti) che non abbiano redditi tassabili o abbiano soltanto redditi tassati alla fonte (ad esempio, il pensionato o il lavoratore dipendente).
In particolare, sulla base delle istruzioni ministeriali, non sono tenuti a compilare la dichiarazione dei redditi:

  • i titolari di reddito dipendente percepito da un unico soggetto;
  • i titolari di più redditi dipendenti, qualora il datore di lavoro abbia già provveduto al conguaglio fiscale, cioè a quell’operazione di ricalcolo dell’imposta dovuta sull’intero reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno;
  • i titolari di reddito da lavoro dipendente per 365 giorni,  con reddito complessivo non superiore a € 8.000;
  • i titolari di reddito da pensione per 365 giorni, con reddito complessivo non superiore a € 7.750 (8.000 per chi ha superato i 75 anni);
  • i titolari di reddito da lavoro dipendente e reddito della casa di abitazione;
  • i titolari di solo reddito derivante dalla casa di abitazione e pertinenze;
  • i titolari di redditi da terreni e fabbricati, complessivamente inferiori a € 500,00;
  • i titolari di soli redditi di terreni e fabbricati non locati, e già soggetti all’IMU;
  • i titolari di soli redditi esenti (pensioni di invalidità, di guerra, talune borse di studio);
  • i titolari di redditi tassati alla fonte (interessi su BOT e altri titoli);
  • tutti coloro la cui imposta sia inferiore ad € 10,33 e non siano obbligati alle scritture contabili.

Nel caso di immobili sui quali è dovuta l’IMU, il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi soltanto se questi non producono redditi di locazione, per i quali permangono l’obbligo dichiarativo e quello di versamento delle imposte dovute, Irpef  (o cedolare secca) e relative addizionali.

eredi, tutori, rappresentanti legali del minore e di soggetto incapace, per i redditi da questi ultimi percepiti.

Il  modello 730 è utilizzato, in alternativa al modello Unico, dai contribuenti che devono dichiarare soltanto i seguenti redditi:

  • redditi di pensione o di lavoro dipendente ( compresi i redditi da collaborazione coordinata e continuativa e le indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente); i redditi di pensione o di lavoro dipendente (assieme alle trattenute fiscali e i contributi previdenziali) sono certificati nel CUD emesso dal datore di lavoro o dall’INPS;
  • redditi di terreni e fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi diversi, per i quali non si è prevista la partita IVA;
  • redditi a tassazione separata.

Non possono invece utilizzare tale modello i titolari di partita IVA, i contribuenti non residenti in Italia, gli eredi di contribuenti deceduti e, in genere, tutti coloro i cui datori di lavoro non sono tenuti a versare le ritenute d’acconto (ad esempio, i lavoratori domestici  come colf, giardinieri, ecc.).
Il modello 730 prevede l’esposizione dei redditi, suddivisi nei diversi quadri (analogamente al modello Unico), senza ulteriori conteggi. In questo caso, le imposte saranno direttamente calcolate dal soggetto che presenta la dichiarazione, solitamente un Centro di Assistenza fiscale o un intermediario fiscale abilitato (commercialista, consulente fiscale, ecc.).
Tale forma di dichiarazione consente un rapido recupero di imposte eventualmente a credito, mediante il rimborso delle ritenute fiscali operate mensilmente dal datore di lavoro (o ente che eroga la pensione).
E’ opportuno ricordare che, a differenza del modello Unico, il 730 può essere congiunto, e contenere  i redditi di entrambi i coniugi.

Inoltre, i lavoratori dipendenti senza sostituto d’imposta al momento della dichiarazione (ovvero coloro che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro) possono presentare la dichiarazione ed effettuare le operazioni di conguaglio (a credito o a debito) rivolgendosi ad un Caf o ad un professionista abilitato per la trasmissione del 730 all’Agenzia delle entrate.

a dichiarazione dei redditi deve essere presentata in via telematica, cioè mediante l’uso di strumenti informatici, direttamente dall’interessato, o attraverso il servizio offerto dagli intermediari fiscali (commercialisti e altri professionisti abilitati a fornire servizi tributari, centri di assistenza fiscali – CAF).
La scadenza del modello Unico è attualmente fissata al 30 settembre. E’ tuttavia considerata valida, per quanto sanzionata, la dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, cioè entro il 29 dicembre.
Il modello cartaceo deve comunque essere compilato e sottoscritto dal contribuente e conservato per i cinque anni successivi all’anno di presentazione.

ono soggetti passivi dell’IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche), cioè tenuti al versamento del tributo, sia in proprio, sia in rappresentanza di altri soggetti o per obbligazione solidale nei confronti di terzi, tutte le persone fisiche, residenti e non, in possesso di redditi prodotti in Italia.
Per quanto riguarda l’individuazione della residenza, si deve fare riferimento al domicilio fiscale, cioè al luogo in cui il soggetto passivo è iscritto nelle anagrafi della popolazione per la maggior parte dell’anno (183 giorni), oppure chi risulti trasferito in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, quali individuati da decreto ministeriale (è valida la prova contraria, con cui il contribuente dimostra che il trasferimento di residenza è reale, e non ha finalità elusive).
Per questi soggetti l’imposta si applica al reddito complessivo, costituito dalla somma di tutti i redditi prodotti, sia in Italia  sia all’estero, salvo quei redditi espressamente esentati (ad esempio, redditi soggetti a ritenuta di imposta o ad imposta sostitutiva, assegni destinati al mantenimento dei figli, assegni familiari, ecc.).
Per quanto concerne i redditi prodotti all’estero, è inoltre opportuno fare riferimento alle convenzioni fiscali bilaterali sottoscritte dagli Stati membri per evitare la doppia imposizione sui redditi transnazionali.

Sono tassati anche i redditi di soggetti non residenti, se prodotti in Italia. Si considerano tali:

  • i redditi fondiari;
  • i redditi di lavoro dipendente;
  • i redditi di lavoro autonomo o di impresa;
  • i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti;
  • i redditi di partecipazione in società residenti;
  • alcuni redditi di capitale.

 

I soggetti non residenti non possono inoltre fruire integralmente delle riduzioni di imposta che derivano da oneri deducibili o detraibili (un recente decreto ministeriale ha tuttavia parificato il trattamento di residenti e non residenti nel caso in cui il reddito da questi ultimi prodotto in Italia sia pari almeno al 75% del loro reddito complessivo).

a dichiarazione si compila indicando a ciascun quadro il reddito corrispondente. Così, nel quadro RA saranno indicati i redditi fondiari, nel quadro RB i redditi di fabbricati, nel quadro RC i redditi di lavoro dipendente, nel quadro RE i redditi di lavoro autonomo e assimilati, nei quadri RF e RG i redditi di impresa, nel quadro RI i redditi di capitale, nel quadro RH i redditi prodotti in forma associata, nel quadro RL i redditi diversi.
La sommatoria dei redditi posseduti e riportati nei vari quadri costituisce il reddito complessivo, al quale devono essere sottratte le deduzioni spettanti. Sommati tutti i redditi e sottratti gli oneri deducibili (ad esempio, le spese mediche, gli interessi passivi sulla prima casa), si ottiene il reddito imponibile, cioè il reddito sul quale si calcola l’imposta, secondo gli scaglioni di reddito, attualmente previsti dalla Legge 296/2006, riassunti nel seguente schema:

fino a € 15.000                                              23%

oltre € 15.000 fino a € 28.000             27%

oltre € 28.000 fino a € 55.000             38%

oltre € 55.000 fino a € 75.000               41%

oltre € 75.000                                                 43%

Nell’ottica di semplificare i rapporti fra Fisco e contribuenti, a decorrere dal 2015 dipendenti e pensionati potranno dichiarare i propri redditi mediante il 730 precompilato.

A decorrere dal 2016 i contribuenti possono scegliere, grazie ad una apposita applicazione messa a disposizione dalla Agenzia delle Entrate sul proprio sito, di presentare il modello Unico precompilato, in alternativa al modello 730  e con la scadenza propria del modello Unico, cioè dal 2 maggio al 30 settembre 2016. Anche in questo caso, il contribuente può provvedere direttamente alla trasmissione della propria dichiarazione, oppure rivolgersi ad un intermediario fiscale.

In base alla recente interpretazione fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate, l’utilizzazione del modello Unico, anche non modificato, non consente tuttavia di fruire dei vantaggi previsti per il 730, ad esempio l’assenza di controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili inseriti.

Dott.ssa Antonella Selvaggio