La dichiarazione di successione


La dichiarazione di successione è quell’adempimento  cui sono chiamati gli eredi ogni qualvolta si verifichi il decesso di una persona congiunta (il cosiddetto “de cuius”). Deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che solitamente coincide con la data del decesso del contribuente. È necessario compilare l’apposito modulo (modello 4) disponibile presso gli uffici dell’Agenzia e successivamente presentarlo all’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto. Se si utilizza un modello differente la dichiarazione risulta nulla. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di “ROMA 6”, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.

Oltre agli eredi e ai legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, sono obbligati alla dichiarazione di successione anche:

  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trust.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una. Va inoltre specificato che l’obbligo di dichiarazione non sussiste qualora l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e al tempo stesso l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.


Nella dichiarazione di successione devono essere indicati i dati anagrafici del defunto e degli eredi e legatari, specificando l’eventuale rapporto di parentela col defunto. Deve inoltre essere riportata la descrizione analitica di tutti i beni e diritti soggetti all’imposta, con il relativo valore, e devono essere indicati i beni immobili che erano di proprietà del de cuius, le aziende, le partecipazioni in società di qualsiasi genere, i conti correnti bancari e tutti gli investimenti finanziari, con la sola eccezione dei titoli di Stato o equiparati. Per quanto riguarda i conti correnti bancari e gli investimenti finanziari è quindi necessario chiedere alle banche o agli intermediari finanziari con cui il defunto intratteneva rapporti di comunicare per iscritto la situazione al momento della morte, specificando il saldo dei conti e il valore dei titoli o dei fondi di investimento. Va poi ricordato che si considerano sempre compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento dell’asse ereditario, a meno che risulti un importo inferiore dall’inventario analitico redatto a norma di legge (da un notaio o dal cancelliere del tribunale). Se nell’eredità sono presenti beni immobili, devono essere indicati gli estremi del pagamento dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, dell’imposta di bollo e delle tasse ipotecarie. In sintesi, alla dichiarazione di successione devono essere allegati:

  • il certificato di morte del defunto;
  • le autocertificazioni di stato di famiglia degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto;
  • le visure catastali degli immobili (non più obbligatorie secondo quanto chiarito dalla risoluzione 11/E dell’Agenzia delle Entrate);
  • il prospetto di liquidazione dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, dell’imposta di bollo e delle tasse ipotecarie (la quietanza del pagamento non deve essere allegata, ma conservata dagli eredi);
  • la copia autentica dell’ultimo bilancio delle società le cui partecipazioni sono cadute in successione;
  • i documenti di prova delle passività deducibili;
  • la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento, se presente;
  • la copia autentica della dichiarazione di rinuncia all’eredità, se presente;
  • l’inventario, se è stato redatto in conformità alla legge.


3. Il versamento dell’imposta di successione

A questo punto, sulla base della dichiarazione presentata, lo Stato farà i suoi controlli e i calcoli necessari per quantificare l’imposta dovuta dagli eredi, ed entro tre anni (ma generalmente entro pochi mesi) emetterà un avviso simile a una cartella esattoriale con cui richiederà il versamento del tributo, che andrà quindi pagato entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso attraverso l’apposito modulo F23. Diversamente, quando nell’eredità sono compresi beni immobili, i contribuenti sono tenuti a liquidare direttamente e immediatamente, prima ancora di presentare la dichiarazione, l’imposta ipotecaria (2%), l’imposta catastale (1%) e l’imposta di bollo. Pertanto il pagamento delle imposte auto-liquidate deve essere effettuato entro un anno dalla morte del de cuius mediante delega a una banca o tramite l’esattoria competente per territorio. Alla successiva dichiarazione dovrà dunque essere accluso un prospetto che illustri l’avvenuta auto-liquidazione delle imposte.

Dott.ssa Antonella Selvaggio