L’imposta unica comunale (IUC) ingloba in sé tre componenti che si sommano fra loro e segnatamente:
• IMU
• TASI
• TARI

Si tratta, all’interno dello stesso agglomerato di tre differenti imposte e, pertanto, ognuna ha regole proprie di applicazione e modalità di calcolo specifiche.
Il Comune è l’unico ente che incassa le tre forme di tributo contraddistinte dai diversi acronimi, ma i tempi, le forme di pagamento e il gestore del tributo possono essere diversi. Denominatore comune dei tributi che compongono la IUC sono gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e, in taluni casi, terreni agricoli) che insistono sul territorio comunale.

  • Ogni Comune approva e redige un proprio regolamento con il quale vengono stabilite le regole in base a cui i cittadini dovranno pagare annualmente le imposte locali, approvare le aliquote dei vari tributi e le eventuali detrazioni e riduzioni.
  • Le imposte sono corrisposte in base a tariffe/aliquote definite per anno solare ognuna delle quali coincide con un’autonoma obbligazione tributaria.
  • Al Comune compete l’attività di accertamento

IMU

IMU è l’Imposta Municipale Propria, istituita con il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; negli anni ha subito numerose modifiche, (ultima modifica con la legge di stabilità per il 2014).
L’IMU è richiesta per sostenere le spese dei comuni per l’insieme dei servizi da questi erogati.

L’IMU interessa i  possessori di  immobili – terreni e fabbricati –  titolari di un diritto reale (proprietà, diritto di abitazione e/o diritto d’uso) su questi ultimi.
Ai fini IMU è assimilato ad un diritto reale “l’uso” dell’ex casa coniugale concesso dal giudice al coniuge separato e/o divorziato, a condizione che questo vi dimori abitualmente e abbia nella casa la sua residenza.
Dal 2014 l’abitazione principale e le relative pertinenze non pagano l’IMU (Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Le aliquote dell’IMU sono stabilite autonomamente dal singolo Comune.

L’ente può assimilare all’ abitazione principale (e quindi non far pagare l’imposta) l’unità immobiliare:
• posseduta da anziani e disabili residenti in istituti di cura o di ricovero
• posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non siano state affittate.

Il comune può prevedere inoltre, specifiche agevolazioni per un solo immobile concesso in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori – figli) prevedendo che l’agevolazione operi
• o limitatamente alla quota di rendita non eccedente il valore di euro 500;
• o nel solo caso in cui il comodatario faccia parte di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro.

La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è dato da quello ottenuto applicando alla rendita catastale una rivalutazione del 5 per cento e sul valore così ottenuto si applicano i coefficienti di rivalutazione previsti dalla normativa (rendita catastale cd “rivalutata) ; a tale valore vengono, quindi, applicate le aliquote dell’imposta determinate dal singolo Comune mediante delibera annuale.

Vi sono delle eccezioni al principio base:

  • Per le abitazioni di categoria A1 A8 e A9, può essere calcolata una detrazione stabilita dal comune che non può essere inferiore a 200 euro.
  • Per le aree fabbricabili per le quali l’imponibile è costituito dal valore di mercato dell’area alla data del primo gennaio dell’anno di imposizione
  •  Per gli immobili inagibili l’imposta è ridotta al 50% per effetto della riduzione dell’imponibile calcolato con l’applicazione dei coefficienti di rivalutazione.

Il pagamento si sostanzia in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Con bollettino di conto corrente postale o con modello F24.

TASI

La TASI è stata istituita dalla legge di stabilità del 2014 con il comma 639.

La TASI si paga per contribuire alle spese che i comuni sostengono per i servizi cosiddetti “indivisibili”, quei servizi, cioè, che per il fatto di poter essere usufruiti da tutti i residenti del comune, non possono essere fatti pagare direttamente al fruitore.
Sono esempi di servizi indivisibili la manutenzione delle strade, l’illuminazione pubblica, ecc.

La TASI è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo un ’immobile.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Annualmente ogni Comune, sulla base delle spese preventivate per far fronte ai servizi indivisibili a carattere “generale” stabilisce, mediante apposita delibera, le aliquote.

Il comune definisce, per ogni tipologia di immobile, l’aliquota e, per gli immobili che sono locati, stabilisce la % di imposta che deve essere pagata dai proprietari e quella che deve essere pagata dai conduttori.
Le aliquote hanno una soglia massima che deve essere considerata unitamente a quella dell’ IMU e che ogni Comune deve tenere come parametro massimo di riferimento nel preventivare il gettito erariale comunale.
Come base imponibile si fa riferimento alle stesse modalità di definizione applicate per l’Imu.

Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo

In linea di massima il versamento della TASI va effettuato entro le date del 16 giungo e del 16 dicembre di ogni anno ed è’ consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Ogni singolo comune, può però stabilire date diverse, tenendo però conto che:
• le rate previste devono essere semestrali (ma l’imposta potrebbe essere divisa anche in più rate)
• il cittadino può sempre decidere di pagare tutta l’imposta con un unico versamento entro il 16 giugno dell’anno di riferimento

Il versamento deve essere effettuato solo con F24 e bollettino postale centralizzato. Non è possibile pagare la TASI attraverso i sistemi elettronici offerti da banche e poste.

TARI

TARI sta per Tariffa Rifiuti e sostituisce la precedente TARES.

La TARI si paga per contribuire alle spese che i comuni sostengono per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La TARI viene pagata da tutti gli utilizzatori degli immobili che producono rifiuti urbani per i quali opera il servizio di raccolta e smaltimento.

Ogni comune stabilisce tariffe proprie sulla base dei costi sostenuti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

La tariffa tiene conto della superficie calpestabile degli immobili e del numero dei componenti il nucleo familiare che vi risiede.
L’importo da pagare viene comunicato direttamente al cittadino dal comune o dall’azienda che effettua il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il comune può applicare delle riduzioni sulla tariffa prendendo a riferimento il valore dell’ISEE del nucleo familiare.

La TARI si paga in un minimo di due e fino un massimo di quattro rate le cui scadenze sono stabilite dal comune con delibera regolamentare.

Con bollettino di conto corrente postale o con modello F24 inviato al contribuente a cura del comune o dell’azienda che eroga il servizio di raccolta.

 

Dott.ssa Antonella Selvaggio